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a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 281)
Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 novembre 1981, n. 54.

Art. 18

(1)  Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale è vietato sulla proprietà demaniale, delimitata con l'apposizione di cartelli di cui alla tabella B) allegata alla presente legge, il campeggio e l'attendamento.

(2)  La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a Euro 51.19) 

19)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4. L'importo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.