(1) La decadenza del permesso di ricerca può venire pronunciata quando il titolare:
(2) A seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, la decadenza viene pronunciata, sentito l'ufficio minerario provinciale, con decreto dell'Assessore provinciale competente in materia.
(3) Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla comunicazione, la quale decide entro 60 giorni, sentito il Consiglio provinciale delle miniere.