(1) Il permesso di ricerca può essere rilasciato per una superficie non superiore rispettivamente a:
- 1.000 ha per le sostanze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1;
- 20.000 ha per le sostanze di cui alla lettera b) del precedente articolo 1;
- 100 ha per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1.
(2) L'area di ricerca di cui alla precedente lettera a) deve avere una forma rispondente alle caratteristiche del programma in relazione alle esigenze geogiacimentologiche della zona.
(3) L'area di ricerca di cui alla precedente lettera b) deve essere graficamente rappresentata nelle corografie in scala 1: 25.000 o 1: 50.000 in maniera che i vertici del poligono che la delimitano corrispondano a punti facilmente reperibili. La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quarto della lunghezza massima.
(4) È facoltà dell'ufficio minerario provinciale richiedere ai titolari del permesso la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.
(5) Allo stesso richiedente possono essere accordati fino ad un massimo di 8 permessi per le aree di cui alla precedente lettera a), di 3 permessi per le aree di cui alla precedente lettera b) e di 5 permessi per le aree di cui alla precedente lettera c). La durata massima di ogni permesso di ricerca è di 4 anni.
(6) Al titolare del permesso di ricerca possono essere accordate fino a due proroghe biennali, qualora abbia ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto che accorda il permesso stesso. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di varianti ai programmi precedentemente autorizzati, ad essa viene allegata la parte della documentazione di cui al precedente articolo 12 che si riferisce alla variante stessa.
(7) La proroga viene accordata con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentiti l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Il provvedimento viene comunicato al sindaco del comune territorialmente interessato per gli adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 11.
(8) È ammesso il trasferimento del permesso di ricerca per atto tra vivi. Il nuovo titolare deve disporre dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 11 e subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel decreto con il quale il permesso è stato accordato. Il trasferimento viene autorizzato con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.
(9) Qualora l'Amministrazione provinciale intenda provvedere direttamente alla ricerca, la relativa zona è determinata con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle limitazioni di superficie di cui al precedente comma.
(10) Chi sia decaduto dal permesso di ricerca ai sensi del successivo articolo 20, ovvero alla scadenza del termine delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la medesima area e per le stesse sostanze, se non dopo tre anni dalla scadenza del rilascio del permesso.
(11) Nei limiti delle aree comprese in un permesso di ricerca o di concessione, fatta eccezione di quelle relative alle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, può essere accordato altro permesso, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili o interferenti con quelli della ricerca preesistente. La relativa domanda è comunicata al titolare del permesso di ricerca o della concessione preesistente, il quale può opporsi entro 30 giorni dalla comunicazione. Sulla opposizione provvede, con determinazione motivata, l'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.