(1) È vietato al titolare del permesso di ricerca eseguire lavori di coltivazione. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione dell'Assessore provinciale competente.
(2) Tale autorizzazione è data solo per studi e prove intesi ad accertare l'esistenza, le caratteristiche e la coltivabilità del giacimento e per quantitativi adeguati.
(3) Le risultanze delle analisi e prove sono comunicate all'ufficio minerario provinciale entro 30 giorni dalla loro acquisizione.