(1) Due o più domande per il permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenza di qualsiasi entità nelle aree della ricerca.
(2) È data preferenza al titolare di autorizzazione di prospezione, nei limiti di quanto disposto nel precedente articolo 9. Ove la zona non sia stata interessata da autorizzazioni di prospezione o se il titolare dell'autorizzazione stessa non abbia ottenuto il permesso è data preferenza alla domanda degli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, a quella che presenti maggiori garanzie sia in ordine alla sollecita esecuzione delle ricerche, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie vale la priorità dell'istanza.