(1) Il titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, oltre agli obblighi di cui precedente articolo, in quanto applicabili, deve sottoporre preventivamente il programma di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'ufficio minerario provinciale, nonché entro 15 giorni dal ritrovamento di idrocarburi, darne notizia all'ufficio minerario stesso.