(1) Il titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, oltre agli obblighi del precedente articolo 16, in quanto applicabili, deve, entro 15 giorni dalla captazione di sorgenti o dal rinvenimento di falde acquifere minerali, darne comunicazione scritta all'ufficio minerario provinciale. L'Assessore provinciale competente, eseguiti gli opportuni accertamenti, dichiara l'esito positivo del ritrovamento ai fini minerari. Con lo stesso atto può prevedere un termine per la conclusione della ricerca e per la presentazione delle istanze per il conferimento della concessione e per l'autorizzazione all'uso dell'acqua.
(2) Nell'area di un permesso di ricerca per acque minerali o termali non può essere accordato permesso di ricerca relativo ad altre sostanze minerali.