(1) Nel caso di ritardata emissione dei certificati di cui all'articolo 88 e del titolo di spesa per cause imputabili all'amministrazione committente sono dovuti gli interessi legali fino alla data del pagamento.
(2) Ove il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora nella misura fissata ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.
(3) Gli interessi di cui al comma 2 sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2 del codice civile.
(4) Sono a carico del direttore dei lavori, in solido con l'amministrazione committente, gli interessi dovuti per ritardata predisposizione del certificato di pagamento.
(5) Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora il pagamento non avvenga entro detto termine per causa imputabile all'amministrazione committente, sono dovuti gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute; se il ritardo nel pagamento supera i 60 giorni dal termine stesso, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori previsti al comma 2.
(6) Il disciplinare di concessione, nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.