(1) Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
(2) Le rate di acconto sono corrisposte senza ritenute.
(3) Gli stati d'avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento sono emessi alla scadenza del termine fissato nel capitolato speciale o al raggiungimento dell'importo previsto per ciascuna rata e comunque entro 45 giorni dal verificarsi delle predette circostanze.
(4) La rata di acconto è corrisposta, qualunque sia il suo ammontare, anche nei periodi di sospensione dei lavori per fatti non imputabili all'appaltatore o durante le interruzioni invernali disposte dal direttore dei lavori, salvo che non sia diversamente disposto nel capitolato speciale d'appalto.
(5) Il titolo di spesa a favore dell'appaltatore è emesso entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento della rata di acconto.
(6) L'ultimo stato di avanzamento è emesso non appena certificata l'ultimazione dei lavori e comunque entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. I lavori non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, eseguiti dopo il rilascio del certificato di ultimazione, sono contabilizzati nella contabilità finale dei lavori.