(1) Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione committente può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Oltre tale limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché al valore dei materiali utili esistenti in cantiere.47)
(2) Nel caso di aumento o diminuzione delle opere l'amministrazione committente può fissare, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.48)
(3) L'amministrazione committente, prima o al raggiungimento dei sei quinti dell'importo contrattuale, comunica all'appaltatore la previsione del superamento dei sei quinti.
(4) L'appaltatore, entro dieci giorni, dichiara per iscritto al direttore dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni, che possono essere accettate entro i successivi 45 giorni.
(5) Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, quando non sia pattuito diversamente. Ai fini della determinazione del quinto non si tiene conto degli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.49)