Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) L'appaltatore, in osservanza delle norme relative alla disciplina dell'orario del lavoro e dei riposi settimanali, non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro. Il lavoro notturno deve essere preventivamente autorizzato dal direttore dei lavori.
(2) L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo se ha ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 1 per proprio vantaggio.
(3) Il direttore dei lavori, in osservanza delle norme relative alla disciplina dell'orario del lavoro e al riposo settimanale, può ordinare all'appaltatore per iscritto, in caso di comprovata necessità e fatte salvi le leggi vigenti in materia, l'esecuzione ininterrotta o in condizioni eccezionali dei lavori, salva l'eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 72 ed eventuali indennizzi.