In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 60 (Giorno e termine per la consegna dei lavori)

(1) Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori.

(2) La consegna dei lavori avviene non oltre 45 giorni dalla data del contratto.

(3) Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, trasmettendo la comunicazione anche al responsabile del progetto. L'appaltatore deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione il personale idoneo, gli utensili e i materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'amministrazione committente.

(4) In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

(5) Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, delimitazioni ovunque si ritengano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

(6) La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 62.

(7) Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il secondo termine assegnato dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente:

  1. risolve in danno dell'appaltatore inadempiente il contratto d'appalto, incamerando la cauzione definitiva;
  2. annulla l'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria, se la consegna è avvenuta in via di urgenza.

(8) Nei casi di cui al comma 7, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionActionScelta del contraente
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionLavori in economia
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionDisposizioni generali
ActionAction Art. 59 (Ordini di servizio e disposizioni)
ActionAction Art. 60 (Giorno e termine per la consegna dei lavori)
ActionAction Art. 61 (Ritardo nella consegna dei lavori)
ActionAction Art. 62 (Processo verbale di consegna dei lavori)
ActionAction Art. 63 (Differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori)
ActionAction Art. 64 (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)
ActionAction Art. 65 (Tempo utile per la ultimazione dei lavori)
ActionAction Art. 66 (Sospensione e ripresa dei lavori)
ActionAction Art. 67 (Rallentamento dei lavori Proroghe e indennizzi)
ActionAction Art. 68 (Variazioni ed integrazioni al progetto approvato)
ActionAction Art. 69 (Interventi minori)
ActionAction Art. 70 (Responsabilità del direttore dei lavori per lavori non autorizzati)
ActionAction Art. 71 (Aumento o diminuzione dei lavori)
ActionAction Art. 72 (Nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
ActionAction Art. 73 (Approvazione dei nuovi prezzi Ingiunzione)
ActionAction Art. 74 (Contestazioni tra l'amministrazione committente e l'appaltatore)
ActionAction Art. 75 (Subappalto e deroghe)
ActionAction Art. 76 (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)
ActionAction Art. 77 (Danni cagionati da forza maggiore)
ActionAction Art. 78 (Disciplina e buon ordine dei cantieri)
ActionAction Art. 79 (Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)
ActionAction Art. 80 (Durata giornaliera dei lavori)
ActionAction Art. 81 (Trattamento e tutela dei lavoratori)
ActionAction Art. 82 (Accettazione, qualità e impiego dei materiali e manufatti)
ActionAction Art. 83 (Proprietà degli oggetti trovati)
ActionAction Art. 84 (Proprietà dei materiali di demolizione)
ActionAction Art. 85 (Provvista dei materiali)
ActionAction Art. 86 (Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali)
ActionAction Art. 87 (Difetti di costruzione)
ActionAction Art. 88 (Pagamenti in acconto)
ActionAction Art. 89 (Pagamenti in acconto nel subappalto)
ActionAction Art. 90 (Acconti del prezzo contrattuale nel corso dei lavori)
ActionAction Art. 91 (Ritardato pagamento delle rate d'acconto e della rata a saldo)
ActionAction Art. 92 (Sospensione dei pagamenti)
ActionAction Art. 93 (Cessione del credito)
ActionActionContabilità dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionDisposizioni preliminari
ActionActionVisita e procedimento di collaudo
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionActionk) Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionm) Legge provinciale 16 giugno 2023, n. 11
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico