Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
(2) Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
(3) Il processo verbale è redatto in duplice copia firmata dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
(4) Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del progetto.
(5) Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il capitolato speciale deve prevedere che la consegna dei lavori possa farsi in varie fasi con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, salva diversa disposizione nel capitolato speciale d'appalto.