In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 41)
Regolamento interno del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.

Art. 43 (Termini per l’esame dei disegni di legge)

(1) Il/La presidente della commissione trasmette al/alla Presidente del Consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutigli/pervenutile entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei medesimi, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3.

(2) È facoltà del/della Presidente del Consiglio concedere una proroga al termine di cui al comma 1 non superiore a sessanta giorni, purché richiesta tempestivamente dal/dalla presidente della commissione. Qualora il/la Presidente del Consiglio non ritenga di concedere tale proroga, e in ogni caso per proroghe oltre sessanta giorni, competente a decidere rimane il Consiglio. Nel corso della relativa discussione possono intervenire il/la richiedente per l’illustrazione e due oratori/oratrici contro e due a favore per una durata massima di cinque minuti ciascuno/ciascuna. 55)

(3) Decorsi il termine di cui al comma 1 e quello eventuale di cui al comma 2 senza che gli/le sia pervenuta la relazione della commissione, il/la presidente iscrive il disegno di legge all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, in occasione della quale il/la presidente della commissione relaziona sui lavori della stessa inerenti l'esame del disegno di legge. Su richiesta del/della presidente della commissione o di un altro consigliere/di un'altra consigliera, il Consiglio può deliberare il rinvio del disegno di legge alla commissione fissando un nuovo termine per il suo esame; un disegno di legge può essere rinviato alla commissione una sola volta. Se non vi è alcuna richiesta di rinvio o se la richiesta viene respinta, il disegno di legge rimane iscritto all'ordine del giorno del Consiglio. 56)

55)
L'art. 43, comma 2, è stato così modificato dall'art. 21 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
56)
L'art. 43, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 22 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActionDISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionGLI ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionIL BILANCIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionDISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONVALIDA E DECADENZA
ActionActionLE COMMISSIONI LEGISLATIVE
ActionActionArt. 31 (Elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria di ciascuna commissione)
ActionActionArt. 32 (Convocazione delle commissioni)
ActionActionArt. 33 (Ordine del giorno delle commissioni)
ActionActionArt. 34 (Assenza)
ActionActionArt. 35 (Decadenza da componente di commissione e dimissioni)
ActionActionArt. 36 (Sostituzione di componenti - partecipazione alle sedute in qualità di osservatore/osservatrice)
ActionActionArt. 37 (Validità delle sedute)
ActionActionArt. 38 (Segretezza delle sedute)
ActionActionArt. 39 (Deliberazioni delle commissioni diritto propositivo)
ActionActionArt. 40 (Processi verbali delle sedute)
ActionActionArt. 41 (Esame dei disegni di legge)
ActionActionArt. 42 (Modalità per la discussione dei disegni di legge)
ActionActionArt. 43 (Termini per l’esame dei disegni di legge)
ActionActionArt. 44 (Pareri, sopralluoghi e viaggi studio)
ActionActionArt. 45 (Pareri di altre commissioni e copertura finanziaria dei disegni di legge)
ActionActionArt. 46 (Relazioni delle commissioni)
ActionActionArt. 47 (Termini per la distribuzione delle relazioni)
ActionActionArt. 48 (Termini per le impugnative)
ActionActionArt. 49
ActionActionArt. 50 (Procedura in caso di annullamento o abrogazione di leggi provinciali)
ActionActionArt. 51 (Rinvio)
ActionActionDISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ActionActionVOTAZIONI, NUMERO LEGALE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ActionActionPROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
ActionActionRELAZIONI E AUDIZIONI
ActionActionFUNZIONI DI CONTROLLO
ActionActionUSO DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActiong) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionj) Legge provinciale 12 maggio 2023, n. 8
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico