(1) Il consigliere/La consigliera che risulti assente ingiustificato/ingiustificata a tre sedute consecutive decade dalla carica di componente della commissione.
(2) Della decadenza è data comunicazione al Consiglio.
(3) Il consigliere/La consigliera che non intende più partecipare alle sedute della commissione deve rassegnare per iscritto le dimissioni al/alla Presidente del Consiglio e al/alla presidente della commissione.
(4) La decadenza e le dimissioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto dal momento della loro comunicazione al Consiglio da parte del/della Presidente del Consiglio.
(5) Il consigliere/La consigliera eletto/ eletta componente della Giunta decade dalla carica di componente della commissione.
(6) Il/La Presidente del Consiglio ne propone la sostituzione nella successiva seduta del Consiglio.
(7) Sarà chiamato/chiamata a sostituire il/la componente uscente, salvo rinuncia da parte del gruppo, un altro consigliere/un’altra consigliera dello stesso gruppo consiliare.