(1) Dei lavori delle sedute delle commissioni è redatto, a cura dell’impiegato addetto/dell’impiegata addetta e sotto il controllo del segretario/della segretaria, processo verbale di ogni seduta, che di regola viene trasmesso ai/alle componenti della commissione entro trenta giorni e comunque non oltre sessanta giorni; l’approvazione dello stesso viene iscritta all’ordine del giorno della seduta successiva alla trasmissione. Il processo verbale è da considerarsi approvato qualora non venga sollevata obiezione alcuna; in caso contrario la commissione pone in votazione l’obiezione. Tutte le obiezioni devono essere riportate nel processo verbale stesso. Il processo verbale approvato viene sottoscritto dal segretario/dalla segretaria della commissione.
(2) I processi verbali sono atti interni delle commissioni. Ciascun consigliere/Ciascuna consigliera può chiederne copia all’ufficio affari legislativi e legali del Consiglio.