(1) Le commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal/dalla Presidente del Consiglio per procedere a scrutinio segreto all’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria.
(2) Nella loro prima seduta le commissioni sono presiedute dal consigliere più anziano/dalla consigliera più anziana di età.
(3) Se nel corso dell’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e del segretario/della segretaria nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due consiglieri/le due consigliere che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; risultano eletti/elette coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto/eletta il consigliera/la consigliera che nelle elezioni provinciali ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Svolge le funzioni di segretario sostituto/segretaria sostituta il/la componente più giovane di età fra coloro che non ricoprono una delle cariche sopra citate. 47)
(4) Il presidente eletto/La presidente eletta comunica tempestivamente per iscritto l’esito delle elezioni al/alla Presidente del Consiglio.
(5) In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un/una componente di commissione che riveste la carica di presidente, vicepresidente o segretario/segretaria, la commissione procede secondo le modalità stabilite dai commi precedenti al rinnovo della carica rimasta scoperta. Il rinnovo deve avvenire entro quindici giorni dalla data in cui il/la componente deceduto/deceduta, dimissionario/dimissionaria o decaduto/decaduta è stato sostituito/ sostituita.