(1) Le commissioni sono convocate dai/ dalle loro presidenti per mezzo dell'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio, previa intesa con il/la Presidente del Consiglio e possibilmente in base a un calendario delle sedute a lungo termine. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere recapitato di norma almeno cinque giorni prima, per consentire di intervenire alle sedute. L'avviso va inviato anche al proponente primo firmatario/alla proponente prima firmataria del disegno di legge e/o al/alla componente di Giunta competente per materia e viene affisso all'albo del Consiglio. L'avviso di convocazione viene inoltre inviato, per conoscenza, ai consiglieri indicati/alle consigliere indicate all'articolo 97/sexies, comma 1, per gli effetti di cui alla medesima disposizione.
(2) Di norma il/la presidente della commissione convoca la commissione entro dieci giorni dall’assegnazione di un disegno di legge.
(3) In caso di urgenza è facoltà del/della presidente della commissione convocare la stessa per mezzo di telegramma o, comunque per iscritto, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
(4) Con il consenso di tutti/tutte i/le componenti della commissione è possibile prescindere dalle procedure e dai tempi di cui sopra.
(5) La Giunta può chiedere al/alla Presidente del Consiglio che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti che essa intende fornire.
(6) Se la maggioranza dei/delle componenti di una commissione ne richiede la convocazione per discutere determinati argomenti, il/la presidente della commissione provvederà a che essa sia convocata entro dieci giorni dalla data in cui gli/le è pervenuta la relativa richiesta.