(1) Qualora un/una componente della commissione ne faccia richiesta, viene data lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge; di seguito viene dichiarata aperta la discussione generale.
(2) Alle osservazioni dei componenti/ delle componenti della commissione rispondono un/una proponente o il/la presidente, dopodichè i/le componenti possono intervenire una seconda volta; anche in questo caso rispondono un/una proponente o il/la presidente, dopodiché la discussione generale viene dichiarata chiusa. Il tempo a disposizione di ciascun/ciascuna componente della commissione e del/della proponente del disegno di legge è di complessivi trenta minuti. 53)
(3) Il/La presidente pone quindi in votazione il passaggio alla discussione articolata.
(4) Se il passaggio non viene approvato, non si procede alla discussione articolata e il/la presidente della commissione rimette il disegno di legge al/alla Presidente del Consiglio con una relazione della commissione.
(5) Per la discussione articolata si applica la seguente procedura: