(1) I disegni di legge e le eventuali questioni riguardanti le materie di competenza delle commissioni sono iscritti all'ordine del giorno di ciascuna commissione a cura del rispettivo/della rispettiva presidente, secondo l’ordine cronologico e nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 32. Per i disegni di legge rinviati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43, comma 3, si tiene conto, ai fini dell'applicazione del principio della trattazione secondo l'ordine cronologico, della data della deliberazione di rinvio del Consiglio provinciale. 49)
(2) Le commissioni possono discutere e deliberare soltanto sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
(3) Per quanto riguarda l’anticipazione o il rinvio di un punto iscritto all’ordine del giorno nonché l’inserimento di nuovi punti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60, 61 e 62.