(1) I Direttori dei Comprensori, sentito il Comitato consultivo del Comprensorio, su proposta del Coordinatore sanitario, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
- a) il dovuto accesso del medico di medicina generale ai presidi ospedalieri;
- b) il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale. In particolare il Direttore del Comprensorio, deve garantire che il medico di medicina generale riceva dal reparto ospedaliero, al momento della dimissione, la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell' iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.
(2) Il paziente dovrà altresì ricevere, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno degli stessi.
(3) In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate anche ai fini di evitare dimissioni improprie, con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
(4) Per favorire l'accesso di cui al comma 1, lettera a) e comma 2, i Direttori dei Comprensori nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.