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a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 35 (Medicina di gruppo)

(1) Al fine di conseguire un più elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e medico anche attraverso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi del Comprensorio, i medici iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi e criteri organizzativi:

  • a)  l' associazione è libera, volontaria e paritaria;
  • b)  l' accordo che costituisce la medicina di gruppo è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso il Comprensorio e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla medicina di gruppo sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi, mediante avviso d'affiggere nello studio professionale, le forme e le modalità organizzative dell'associazione anche al fine di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
  • c)  del gruppo possono far parte oltre ai medici che svolgono in modo esclusivo l' attività di medico di medicina generale anche i medici che svolgono altre attività compatibili con il rapporto convenzionale di medico di medicina generale, nonché i medici che svolgono attività libero professionale fino a 5 ore settimanali.
  • d)  la sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in uno o più studi medici – collocati nello stesso edificio, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti nella sede principale della medicina di gruppo;
  • e)  del gruppo fanno parte non meno di due e non più di otto medici di medicina generale;
  • f)  ciascun medico può far parte soltanto di un gruppo;
  • g)  ciascun partecipante al gruppo svolge la propria attività ambulatoriale anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo, anche mediante l' accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico, pur nella tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
  • h)  deve prevedersi la disciplina dell' esecuzione delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
  • i)  la distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando il quinto giorno sia impegnato in altre attività previste dall' accordo, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non deambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere garantita per cinque giorni la settimana;
  • j)  in ogni caso deve essere assicurata la presenza nello studio per almeno 4 ore al giorno nel caso di 2 medici, 6 ore nel caso di 3 medici e 8 ore nel caso di 4 o più medici. La presenza dei medici in studio così come le ore di apertura dello stesso, devono essere distribuite equamente tra mattino e pomeriggio. Per due volte la settimana la medicina di gruppo garantisce la chiusura pomeridiana non prima delle ore 19.00. Per fascia oraria pomeridiana si intende la fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
  • k)  a ciascun medico del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare;
  • l)  non possono effettuarsi variazioni di scelta all' interno del gruppo, senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
  • m)  all' interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione di professionalità;
  • n)  la suddivisione delle spese di gestione dello studio medico principale e degli eventuali studi periferici, viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo.

(2) I compensi relativi alla medicina di gruppo sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all'articolo 42, comma 5, lettera h).

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