(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo, i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione anche nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.
(2) L'attività libero professionale non riguardante singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale, deve essere esercitata in orari diversi da quelli dichiarati relativi allo svolgimento dell'attività convenzionata.
(3) Salvo quanto previsto all'articolo 39, per lo svolgimento di attività libero professionale nei confronti di pazienti non iscritti fra i propri assistiti, il medico deve usare il ricettario privato. Le prestazioni iniziate in regime libero professionale sono da portare a termine come tali.
(4) L'attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente.