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a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 20 (Massimale di scelte e sue limitazioni)

(1) Per i medici convenzionati il numero massimo di scelte è pari a 2000 unità. I medici con un numero di scelte superiore a 2000 unità, rispettivamente con un numero di scelte d'ufficio inferiore, come previsto al comma 4 del presente articolo, manterranno tale numero di scelte ad esaurimento e senza reintegro alcuno, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 7. Gli assistiti non residenti in Provincia di Bolzano non concorrono al raggiungimento del massimale di scelte, così come la popolazione pediatrica 0-6 anni in mancanza del pediatra di libera scelta (pazienti fuori quota).

(2) Eventuali deroghe al suddetto massimale possono essere autorizzate dalla Provincia su proposta del Comprensorio e sentito il Comitato Consultivo Provinciale, in relazione a particolari situazioni locali.

(3) Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, ad eccezione dell'attività svolta in base ad un incarico a tempo pieno o a tempo parziale conferito da parte del Comprensorio o dell'Azienda Sanitaria, di attività saltuaria di medicina preventiva ed educazione sanitaria, dell'attività di coordinatore di distretto, di medico igienista distrettuale, della continuità assistenziale e dell'attività didattica, con un limite di 4 ore settimanali, a qualunque livello. Resta inoltre esclusa da riduzioni del massimale l'attività libero-professionale espletata nello studio sede dell'attività convenzionata relativa a singole prestazioni mediche rientranti nella sfera della medicina generale.

(4) Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili, per ogni ora settimanale di attività libero professionale svolta oltre la quinta, il massimale di cui al comma 1 del presente articolo viene ridotto di 75 -unità.

(5) I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 1 anno dalla data di decorrenza dell'autolimitazione, salvo esigenze particolari, sentito il comitato consultivo del Comprensorio di cui all'articolo 9.

(6) Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

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