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a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 49 (Continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi)

(1) Nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Frazione di Cardano (Comune di Cornedo), Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano e Vadena, il Comprensorio garantisce il servizio di continuità assistenziale, con l'istituzione del Servizio di Guardia Medica "in forma attiva", applicando il compenso di Euro 22,35 omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta.

(2) Il servizio di continuità assistenziale "in forma attiva" è disciplinato come segue:

(3) Il Comprensorio ai sensi degli articoli 2222 e ss. del codice civile conferisce un incarico libero professionale, senza vincolo di subordinazione, ad un medico avente i requisiti di cui al comma 19. Il medico si impegna a prestare il servizio di continuità assistenziale attraverso interventi telefonici, ambulatoriali e/o domiciliari per le urgenze notturne festive e prefestive dalle ore 08.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì, dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 08.00 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni feriali. Il turno massimo è di 12 ore.

(4) Il medico incaricato deve essere presente fin dall'inizio del turno in servizio attivo nella sede assegnatagli dal Comprensorio. Durante il turno di guardia il medico effettua al più presto tutti gli interventi ritenuti appropriati, in relazione al quadro clinico prospettato dall'utente.

(5) Tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere agli atti. Per ciascuna chiamata deve essere rilevato:

  • a)  nome, cognome, età e indirizzo dell' assistito;
  • b)  generalità del richiedente ed eventuale relazione con l' assistito nel caso che sia persona diversa;
  • c)  ora della chiamata;
  • d)  eventuale sintomatologia riferita e/o diagnosi prospettata;
  • e)  ora dell' intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.

(6) Per le prestazioni effettuate, il medico in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo fornito dal Comprensorio, di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del Servizio.

(7) Il medico utilizza ricettari del Sistema Sanitario Provinciale, con timbro del Servizio di Guardia Medica, fornitogli dal Comprensorio per le proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secondo le disposizioni vigenti in materia. E'inoltre obbligo del medico la constatazione di decesso.

(8) Al medico di guardia è fatto divieto di richiedere e percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata decadenza dell'incarico, salvo ogni altra iniziativa di competenza del Comprensorio.

(9) Il Direttore del Servizio di Medicina di Base/Distretti Sanitari o un suo delegato procede all'assegnazione dei turni in base alle esigenze del Servizio, tenendo conto del turn-over dei medici incaricati addetti al Servizio.

(10) Qualora il medico fosse impossibilitato a coprire il turno assegnatogli, sarà sua cura provvedere personalmente alla propria sostituzione attraverso uno degli altri medici incaricati, dandone tempestiva comunicazione al Comprensorio. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce motivo di immediata risoluzione dell'incarico.

(11) Il Comprensorio mette a disposizione del medico i beni e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'incarico, che il medico consegnatario ha l'obbligo di utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia, come previsto dall'articolo 1804 del codice civile.

(12) Il Comprensorio mette a disposizione del medico di turno la vettura di servizio per assolvere alle visite domiciliari.

(13) Nelle automobili di servizio messe a disposizione dal Comprensorio al medico durante la continuità assistenziale a Bolzano e nei comuni limitrofi viene installato un sistema GPS. Il Comprensorio dispone dei tempi necessari, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, per implementare i sistemi tecnici di cui al presente comma.

(14) Il Comprensorio garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali per la sosta e il soggiorno dei medici, nonché di servizi igienici.

(15) Il Comprensorio provvede inoltre ad intervenire nei confronti dei medici inadempienti alle norme del presente accordo secondo le procedure individuate nell'articolo 11.

(16) I medici incaricati sono tenuti a collaborare con le strutture dirigenziali del Servizio di Medicina di Base del Comprensorio in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente accordo. Il medico in servizio, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza ed un'efficace integrazione delle professionalità operanti nel territorio, interagisce con il medico di fiducia e con le strutture comprensoriali.

(17) Il medico può recedere dal contratto stipulato con il Comprensorio, rispettando un termine di preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R.

(18) Il Comprensorio garantisce al medico, alle condizioni previste dalla "polizza responsabilità contro terzi" aziendale in vigore, la copertura della responsabilità civile e professionale del medico per danni involontariamente causati a terzi, in relazione alle attività espletate in attuazione del presente accordo, ad esclusione della responsabilità derivante da colpa grave.

(19) Il Comprensorio si impegna a definire di comune accordo con l'Ordine dei medici dei criteri per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi nel servizio di guardia medica, criteri che saranno soprattutto di natura professionale (titoli di specializzazione, certificazioni di servizio, corsi di formazione ecc).

(20) Ai medici in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di Euro 2,13 L'importo totale mensile dell'indennità di bilinguismo non può comunque superare l'indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.

(21) Qualora il Comprensorio non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta del Comprensorio, un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.

(22) Per adeguarsi retroattivamente alle aliquote contributive previste a livello nazionale con decorrenza 1° gennaio 1999 su tutti i compensi di cui all'articolo 58, comma 1 del D.P.R. 484/96 e con decorrenza 1° gennaio 2000 sui compensi di cui al presente articolo il Comprensorio versa con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15.10.1976 e successive modificazioni, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con analoghe cadenze, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

(23) Inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2008 sul compenso orario omnicomprensivo il Comprensorio versa alla fondazione ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un onere pari all'aliquota prevista negli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, affinchè questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi provvedono a stipulare apposito accordo contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio, anche in relazione alla legge 379/90.

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