(1) I Comprensori attivano nei maggiori centri turistici nei periodi di maggiore afflusso turistico un servizio stagionale di assistenza medica ai villeggianti (servizio di guardia medica turistica), applicando le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3788 del 20.06.1988 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Riguardo ai compiti e obblighi del medico incaricato e alle competenze del Comprensorio vale quanto previsto all'articolo 49 relativo al servizio di guardia medica in forma attiva, ad eccezione dei commi 12 e 13.
(3) Il medico incaricato si impegna a riscuotere in nome e per conto del Comprensorio le tariffe previste per le prestazioni erogate.
(4) Eventuali prestazioni richieste al medico di medicina generale saranno assoggettate alla regolamentazione delle visite occasionali di cui all'articolo 39.
(5) Le prestazioni effettuate a favore dei cittadini in possesso della tessera europea di assicurazione malattia devono essere notulate al Comprensorio alle condizioni ed alle tariffe di cui all'articolo 39.