(1) Il trattamento di missione delle e dei dirigenti è commisurato al decoro della funzione e ai costi delle strutture ricettive. Per quanto non diversamente disciplinato si applica la disciplina di cui all’Allegato 1 al Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica.
(2) In caso di missione in città metropolitane e all’estero i massimali di cui all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 6, comma 8, dell’Allegato 1 al Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica sono così determinati:
(3) Per il personale dirigenziale non trova applicazione l’articolo 4 dell’Allegato 1 al Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica.
(4) Per le missioni il personale dirigente effettua una comunicazione preventiva al/alla rispettivo/rispettiva superiore.