(1) La concessione non può essere ceduta a terzi, in tutto o in parte, senza previo nulla osta della Provincia. La Provincia deve prima accertare che il soggetto terzo abbia la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e possieda i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria nonché le capacità organizzative e tecniche richieste per l’assegnazione della concessione.
(2) Nel corso della sua vigenza, la concessione non può essere modificata in maniera sostanziale, e comunque in modo da alterare l'equilibrio economico in favore del concessionario o da contraddire le disposizioni previste nel Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deliberato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2017, e successive modifiche.
(3) Qualora il regime di un corso d’acqua o di un bacino di acqua pubblica venga modificato per cause naturali, la Provincia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità al concessionario, fatta eccezione per la riduzione o la cessazione del canone o il pagamento rateale dello stesso in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Il concessionario può eseguire, a proprie spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni, previa autorizzazione degli organi competenti.