(1) La Provincia autonoma di Bolzano assicura l’invio allo Stato delle informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione europea relativi agli interventi derogatori di cui all’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. In particolare, l’Amministrazione provinciale, in occasione di ciascuna adozione di provvedimenti autorizzatori presidenziali di cui all’articolo 3, provvede con immediatezza alla trasmissione allo Stato di una comunicazione contenente le seguenti informazioni: