(1) La presente legge disciplina l’individuazione di Zone pascolive protette, nonché la connessa adozione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo, alla cattura o all’uccisione di esemplari appartenenti alla specie del Canis lupus ai sensi della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, e l’adozione di misure di prevenzione del rischio derivante dai medesimi.