(1) Per la tutela dei compendi malghivi, in particolare per la loro gestione sostenibile nell’interesse pubblico e per la connessa esigenza di salvaguardia della biodiversità, nonché per la loro conservazione e cura come elemento essenziale del panorama culturale, economico e ricreativo, il direttore della Ripartizione foreste determina per ogni singola zona pascoliva risultante dalla rispettiva scheda malga, sulla base dei criteri definiti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 2, se è da considerarsi una zona pascoliva protetta.
(2) Con regolamento di esecuzione sono individuati i criteri per l’istituzione delle Zone pascolive protette. In particolare, il regolamento prevede che all’istituzione delle Zone pascolive protette si addivenga in riferimento ai compendi malghivi nei quali sia impossibile provvedere a misure di protezione delle greggi e delle mandrie diverse da quelle di cui all’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, da eventi di predazione, non risultando ragionevolmente possibile la predisposizione di adeguate recinzioni, l’utilizzazione di cani da guardia e la presenza continua di pastori accompagnati da cani pastore.