(1) Prima di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 3, sono acquisiti i pareri dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell’Osservatorio faunistico della Provincia in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, nonché in riferimento alla determinazione del numero esatto delle predazioni effettuata dall’Amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b).
(2) In caso di urgenza, in particolare a causa della prevedibilità di ulteriori danni e al fine di mantenere il collegamento temporale con gli eventi di predazione, il Presidente della Provincia, con adeguata motivazione, segnala la sussistenza delle ragioni di urgenza nella richiesta dei pareri di cui al comma 1. In tali circostanze, e sempre che la richiesta di parere abbia prefigurato espressamente tale possibilità, il Presidente della Provincia può adottare la propria autorizzazione anche sulla base di uno solo dei due pareri, decorsi 15 giorni dalla richiesta dei pareri medesimi. 4)