(1) Ogni azione dissuasiva e ogni rimozione di lupo effettuate ai sensi della presente legge devono essere immediatamente segnalate per telefono e per iscritto agli organi da stabilire con regolamento di esecuzione.
(2) La verifica dell’osservanza delle disposizioni della presente legge viene effettuata dalla Giunta provinciale.
(3) Ai fini della conservazione delle prove e del controllo, i lupi abbattuti devono essere messi a disposizione della Giunta provinciale o dell’autorità da essa designata entro 24 ore dalla comunicazione effettuata ai sensi del comma 1.