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h) Legge provinciale 13 giugno 2023, n. 101)
Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi

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1)
Pubblicata nel  supplemento 6 al B.U. 15 giugno 2023, n. 24.

Art. 5 (Contenuto del provvedimento autorizzatorio)

(1) Le autorizzazioni del Presidente della Provincia di cui all’articolo 3 devono contenere espressamente:

  1. l’indicazione dello stato di conservazione soddisfacente della specie e del documento sulla cui base è possibile ritenere sussistente tale circostanza;
  2. l’indicazione delle misure in deroga autorizzate, con l’espressa indicazione del motivo di assenza di altra soluzione valida; 5)
  3. le ragioni per le quali le misure disposte non incidono sullo stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus;
  4. l’indicazione della natura del rischio di pregiudizio agli obiettivi di tutela delle Zone pascolive protette di cui all’articolo 2 e degli eventi che conducono a ritenere sussistente il medesimo;
  5. la motivazione tecnica che consente di attribuire a un singolo lupo gli eventi di predazione considerati, anche sulla base del criterio presuntivo di cui all’articolo 3, comma 4;
  6. l’indicazione delle modalità individuate per dare esecuzione alle misure autorizzate;
  7. la motivazione per la quale si ricorre, eventualmente ed eccezionalmente, a mezzi non selettivi, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le ragioni per le quali tali mezzi non pregiudicano lo stato di conservazione soddisfacente della specie e rappresentano l’unica soluzione valida nel caso concreto;
  8. l’indicazione del periodo e dell’area in cui possono essere portate ad esecuzione le misure previste ovvero i mezzi non selettivi che siano stati eventualmente autorizzati;
  9. in caso di urgenza, le motivazioni che la sostengono;
  10. in presenza di pareri tecnici discordanti, nei casi di cui all’articolo 4, la specifica indicazione delle ragioni per le quali si ritiene di disattendere le valutazioni tecniche di uno dei due pareri. 6)
5)
La lettera b) dell’art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 7, comma 4, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
6)
La lettera j) dell’art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 7, comma 5, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
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