(1) Il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“3. Nel centro storico la pianificazione comunale può prevedere una volumetria ad uso residenziale inferiore a quella di cui all’articolo 24, comma 2. Gli edifici sottoposti a tutela storico-artistica sono esenti dall’obbligo di utilizzo residenziale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, primo periodo.”