(1) Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “La realizzazione di volumetria interrata è ammissibile purché non ecceda la superficie coperta dell’edificio. Nel verde agricolo la volumetria interrata può estendersi oltre la superficie coperta dell’edificio su una superficie adiacente della doppia estensione.”
(2) Nel comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole “40 metri” sono inserite le parole “a condizione che la superficie esistente sia resa permeabile in modo corretto”.
(3) Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “La volumetria aggiuntiva deve essere riservata ad abitazioni destinate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo in caso di successiva suddivisione dell’abitazione ampliata”.
(4) Nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “ricostruzione nella stessa posizione” sono inserite le parole: “o a una distanza non superiore a 40 metri”.