(1) Il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. La correzione di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati dei piani è disposta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio su richiesta del Comune o d’ufficio, previa pubblicazione della proposta di correzione sulla Rete Civica dell’Alto Adige per un periodo di 15 giorni consecutivi. Dell’intervenuta correzione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione. All’eventuale rigetto della richiesta del Comune provvede il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio.”
(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. La rettifica di errori materiali nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche o in altri elaborati di piani la cui approvazione o modifica è di esclusiva competenza dei Comuni si effettua con la procedura di cui all’articolo 60. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le modifiche negli strumenti di pianificazione da essa gestiti.”