(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:
“La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le varianti nel piano comunale per il territorio e il paesaggio.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è abrogato.