(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di interventi su edifici esistenti, compresa la loro demolizione e ricostruzione, senza modificazione della destinazione d’uso, il contributo sul costo di costruzione è dovuto in caso di aumento della superficie utile, a meno che tale contributo non sia già stato corrisposto per l’intera volumetria esistente senza la limitazione a tre metri di altezza della luce netta interna dei singoli piani. I criteri per il calcolo del contributo sul costo di costruzione in caso di aumento della superficie utile sono stabiliti nel regolamento comunale di cui all’articolo 78, comma 6, sulla base del regolamento tipo di cui all’articolo 79, comma 4.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti la modificazione delle destinazioni d’uso, il contributo sul costo di costruzione è calcolato tenuto conto dell’eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione d’uso rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. L’ammontare dell’eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero di presentazione della SCIA. Il contributo sul costo di costruzione non è dovuto in caso di modificazione della destinazione d’uso, se per l’edificio o per la parte di edificio interessata dalla modificazione tale contributo era già stato versato in precedenza per la medesima destinazione d’uso.”