(1) Alla fine del comma 6 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Il contributo di urbanizzazione non è dovuto in caso di modificazione della destinazione d’uso, se per l’edificio o per la parte di edificio interessata dalla modificazione tale contributo era già stato versato in precedenza per la medesima destinazione d’uso.”
(2) Dopo il comma 12 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“13. Nel caso di interventi su edifici esistenti, compresa la loro demolizione e ricostruzione, senza modificazione della destinazione d’uso, il contributo di urbanizzazione è dovuto in caso di aumento della superficie utile, in ragione del maggior carico urbanistico, a meno che il contributo di urbanizzazione non sia già stato corrisposto per l’intera volumetria esistente senza la limitazione a tre metri di altezza della luce netta interna dei singoli piani. I criteri per il calcolo del contributo di urbanizzazione in caso di aumento della superficie utile sono stabiliti nel regolamento comunale di cui all’articolo 78, comma 6, sulla base del regolamento tipo di cui all’Art. 79, comma 4.”