(1) Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Il Comune può stipulare, nei limiti delle disposizioni accordi urbanistici con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l’attuazione di interventi già previsti nel piano comunale, in un piano attuativo o nel documento unico di programmazione del Comune, o che vengano previsti in sede di approvazione dell’accordo.”
(2) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:
“a) cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti devono essere proprietarie da almeno cinque anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le donazioni e le eredità, oppure creazione o cessione di diritti edificatori attraverso l’individuazione di zone edificabili all’interno delle aree insediabili, oppure creazione o cessione di diritti edificatori all’interno delle zone edificabili esistenti; il commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici solo in zone miste e solo insieme alla realizzazione prevalente e antecedente di volumetria per abitazioni;”.
(3) Dopo il comma 7 dell’articolo 20 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“8. Qualora in applicazione del presente articolo venga prevista nuova volumetria per abitazioni, questa è riservata al 100 per cento ad abitazioni per residenti ai sensi dell’articolo 39.”