1. La liquidazione dell’aiuto concesso, avviene su presentazione della relativa domanda, alla quale devono essere allegate le fatture quietanzate relative alle spese sostenute.
2. Per le iniziative edili di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a, possono essere presentati in alternativa ai documenti di cui al comma 1 del presente articolo, un rendiconto forfettario in base a prezzi unitari nonché una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da una libera professionista abilitata/un libero professionista abilitato sulla base dello stato finale dei lavori.
3. Per le iniziative edili di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a, per le quali è richiesto un titolo abilitativo, per ottenere la liquidazione finale deve essere presentata la segnalazione certificata di agibilità oppure la dichiarazione di fine lavori.
4. Il beneficiario deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o un termine più breve eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato.