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Delibera 24 gennaio 2023, n. 71
Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell’apicoltura

Allegato

Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell’apicoltura

Art. 1
Ambito di applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per incentivare gli investimenti nelle imprese agricole singole e associate, che sono attivi nel settore dell'apicoltura, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche. Gli aiuti previsti dai presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 (ABI. L 327 del 21/12/2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 14 del capo III dello stesso regolamento; questi aiuti sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Gli investimenti devono allinearsi almeno con uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento della redditività complessiva e della sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura;

d) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

3. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a un importo pari a euro 600.000,00 per impresa e per progetto di investimento.

4. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

5. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Art. 2
Beneficiari

1. I beneficiari dell’aiuto sono apicoltrici e apicoltori singoli e associati con sede operativa nella Provincia autonoma di Bolzano. I Beneficiari devono essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI) che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, che sono attive nella produzione agricola primaria e iscritte nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) n. 2022/2472.

3. Sono escluse dalla concessione di aiuti individuali le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri si intende per:

a) “arnia”: dispositivo in legno o altro materiale per alloggiare un alveare;

b) “attrezzature apistiche": macchine, strumenti e attrezzature necessari per la cura degli alveari e l'estrazione dei prodotti apistici;

c) "apiario": impianto fisso che, ad eccezione della sottostruttura, deve essere costruito in legno ed è utilizzato esclusivamente per alloggiare gli alveari ed eventualmente arnie e attrezzature apistiche. L'apiario può anche contenere un locale a prova di ape, conforme alle norme igieniche, in cui viene estratto il miele;

d) "locale di deposito": spazio destinato esclusivamente al deposito del materiale per arnie e delle attrezzature apistiche;

e) "locale per la smielatura": spazio per l'estrazione, l'imbottigliamento, il confezionamento e la conservazione del miele;

f) "apiario didattico": impianto fisso con un apiario integrato a scopo dimostrativo e formativo.

Art. 4
Iniziative ammesse

1. Sono ammesse ad aiuto le seguenti iniziative nel settore apistico:

a) la costruzione, la ristrutturazione o il risanamento di apiari, locali di deposito, locali per la smielatura e apiari didattici;

b) l’acquisto di arnie e attrezzature apistiche.

Art. 5
Esclusione dall’aiuto

1. Non possono beneficiare dell’aiuto le spese per l'acquisto di arnie e attrezzature apistiche usate e per operazioni già coperte da assicurazione o da altri indennizzi.

Art. 6
Importo minimo delle spese ammissibili

1. Le spese ammissibili e che dovranno essere documentate al momento della rendicontazione, devono ammontare ad almeno euro 1.500,00.

Art. 7
Requisiti

1. Gli aiuti previsti dai presenti criteri vengono concessi se la/il richiedente al momento della presentazione della domanda può dimostrare di aver frequentato con successo un corso base per apicoltori o di praticare l’attività apistica da almeno tre anni e di aver tenuto gli alveari nella Provincia Autonoma di Bolzano. Per l’agevolazione di apiari, locali di deposito e locali per la smielatura, la/il richiedente deve inoltre dimostrare di aver detenuto e registrato almeno 10 alveari nei due anni anticedenti la presentazione della domanda di aiuto. La verifica dell'attività apistica e del numero di alveari avviene in basa alle dichiarazioni annuali nella banca dati apistica nazionale.

2. Per l’agevolazione di apiari e apiari didattici è necessario che siano trascorsi almeno 10 anni dalla concessione degli ultimi incentivi ottenuti per la stessa iniziativa; sono esclusi i casi d’incendio o di calamità naturali o di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

3. Se i progetti ammissibili vengono realizzati in edifici o su superfici, questi devono essere di proprietà della/del richiedente o la disponibilità deve essere dimostrata mediante un contratto di affitto o di locazione in atto avente una durata minima del vincolo di destinazione d’uso, come definita all’articolo 13 comma 1.

Art. 8
Determinazione delle spese ammissibili

1. L’importo massimo delle spese ammissibili per l’acquisto di arnie e attrezzature apistiche è calcolato sulla base del listino prezzi approvato annualmente per i lavori in ambito agricolo e forestale dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, detratte le spese ammesse per queste iniziative nei 10 anni pregressi a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

2. Le spese massime ammissibili per la costruzione di apiari e locali di deposito non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata. Quelle per la costruzione di locali per la smielatura e per apiari didattici non possono superare il 50 per cento dei costi suddetti. In base della dimensione dell’impresa la superficie massima totale riconosciuta è pari a 50 mq di superficie utilizzabile per locali di deposito e smielatura.

3. Le spese massime ammissibili per nuovi apicoltrici e apicoltori ammontano ad un totale di euro 1.500,00 per i primi due anni di attività apistica dopo la conclusione con successo del corso base per apicoltori.

Art. 9
Tipologia e percentuali degli aiuti

Per le iniziative di cui all’articolo 4 viene concesso un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili.

Art. 10
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto devono essere presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre e comunque prima dell'inizio dei lavori o prima dell'acquisto sul modulo predisposto dall'ufficio competente e presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione, la dimensione nonchè la forma giuridica dell’impresa;

b) la sede dell‘impresa;

c) le generalità e i dati anagrafici della/del legale rappresentante;

d) il codice fiscale, la partita IVA (se obbligatorio) nonché le coordinate bancarie;

e) descrizione del progetto o dell’attività, con l’indicazione della data di inizio e fine del progetto o attività;

f) ubicazione del progetto o dell’attività;

g) elenco delle spese ammissibili;

h) importo del finanziamento pubblico richiesto per il progetto o l’attività.

2. Per le iniziative edili deve essere allegata la seguente documentazione alla domanda:

a) titolo abilitativo e la documentazione tecnica coerente, se richiesta;

b) preventivo di una libera professionista abilitato/un libero professionista abilitata o delle ditte;

c) ulteriori documenti, se richiesti.

3. Per investimenti tecnici devono essere allegati alla domanda i preventivi delle ditte.

4. Nuovi apicoltrici e apicoltori che in base alla registrazione nella banca dati apistica nazionale non possono dimostrare almeno tre anni di attività apistica, devono allegare alla domanda di aiuto la dimostrazione di aver completato con successo una formazione apistica di base con almeno 90 ore di lezione.

Art. 11
Istruttoria e approvazione delle domande

1. L'ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è stata regolarmente presentata e comunica il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto presentato, che deve apparire su tutti i documenti giustificativi concernenti i costi per la rendicontazione di cui all'articolo 12.

2. Le domande incomplete devono essere completate entro un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del relativo sollecito scritto. Domande non perfezionate entro il termine prescritto verranno archiviate d’ufficio.

3. Verranno approvate e ammesse ad aiuto le domande complete, tenendo conto della data di presentazione, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei capitoli di bilancio.

Art. 12
Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto concesso, avviene su presentazione della relativa domanda, alla quale devono essere allegate le fatture quietanzate relative alle spese sostenute.

2. Per le iniziative edili di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a, possono essere presentati in alternativa ai documenti di cui al comma 1 del presente articolo, un rendiconto forfettario in base a prezzi unitari nonché una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da una libera professionista abilitata/un libero professionista abilitato sulla base dello stato finale dei lavori.

3. Per le iniziative edili di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a, per le quali è richiesto un titolo abilitativo, per ottenere la liquidazione finale deve essere presentata la segnalazione certificata di agibilità oppure la dichiarazione di fine lavori.

4. Il beneficiario deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o un termine più breve eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato.

Art. 13
Obblighi

1. La concessione dell’aiuto comporta per il beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti incentivati; l’obbligo vale per la durata di almeno dieci anni per gli investimenti edili e per la durata di cinque anni per quelli tecnici.

2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – salvo i casi di forza maggiore – di quella parte dell’aiuto che corrisponde alla durata residua del periodo decennale o quinquennale. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di liquidazione dell’aiuto.

Art. 14
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 15
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento degli aiuti concessi.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dalla Direttrice/dal Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura o da una persona delegata, dalla Direttrice/ dal Direttore dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da una funzionaria incaricata/un funzionario incaricato. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi vengono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16
Divieto di cumulo

1. Il cumulo degli aiuti di cui ai presenti criteri con altri aiuti o aiuti di Stato, avviene ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Art. 17
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Art. 18
Relazione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

Art. 19
Validità

1.Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2029.

 

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