1. L’importo massimo delle spese ammissibili per l’acquisto di arnie e attrezzature apistiche è calcolato sulla base del listino prezzi approvato annualmente per i lavori in ambito agricolo e forestale dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, detratte le spese ammesse per queste iniziative nei 10 anni pregressi a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
2. Le spese massime ammissibili per la costruzione di apiari e locali di deposito non possono superare il 30 per cento dei costi di costruzione per metro quadrato fissati semestralmente per l’edilizia abitativa agevolata. Quelle per la costruzione di locali per la smielatura e per apiari didattici non possono superare il 50 per cento dei costi suddetti. In base della dimensione dell’impresa la superficie massima totale riconosciuta è pari a 50 mq di superficie utilizzabile per locali di deposito e smielatura.
3. Le spese massime ammissibili per nuovi apicoltrici e apicoltori ammontano ad un totale di euro 1.500,00 per i primi due anni di attività apistica dopo la conclusione con successo del corso base per apicoltori.