1. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei capitoli di bilancio relativi all'anno di presentazione. Le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, e le misure di ripristino a seguito di incendi saranno in ogni caso approvate e ammesse ad aiuto, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti per la concessione degli aiuti.
2. L'unico criterio per determinare la graduatoria delle iniziative di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, è la data di presentazione della domanda di aiuto. Quale data di presentazione vale la data di ricezione della domanda di aiuto completa tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Il termine per la conclusione del procedimento per la concessione degli aiuti di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, decorre dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di comunicazione della conclusione dei lavori di ripristino.