1. Per le iniziative di cui all’articolo 4 viene concesso un contributo in conto capitale.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, vengono concessi aiuti fino al 35 per cento delle spese ammissibili.
3. Nei seguenti casi si applica una maggiorazione di 10 punti percentuali sulla percentuale di cui al comma 2 del presente articolo:
a) in caso di imprese agricole situate in zone montane, come definite nell’articolo 32 paragrafo 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e che presentano 40 o più punti di svantaggio;
b) nel caso in cui il carico di bestiame massimo ammissibile di cui all’allegata tabella 1 sia ridotto almeno di 0,2 UBA per ettaro di superfice foraggera.
4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, a favore di richiedenti giovani agricoltori e agricoltrici insediatisi nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto, si applica una maggiorazione di 5 punti percentuali sulla percentuale di cui al comma 2 del presente articolo. Se, invece, alla data di presentazione della domanda di aiuto il/la richiedente ha un’età superiore a 65 anni, si applica una riduzione di 5 punti percentuali della percentuale di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, realizzate da parte di imprese ad agricoltura biologica la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo è maggiorata di 10 punti percentuali, se:
a) al momento della presentazione della domanda di aiuto l’attività biologica è notificata e
b) al momento della presentazione della domanda di pagamento il certificato biologico è rilasciato.
6. Le maggiorazioni di cui ai commi da 3 a 5 possono essere cumulate.
7. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, aiuti fino al 40 per cento delle spese ammissibili. Tale percentuale può essere maggiorata di 10 punti percentuali in caso di iniziative realizzate da imprese agricole situate in zone montane.
8. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, l’aiuto può ammontare:
a) fino al 20 per cento delle spese ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), per le imprese con almeno 40 e al massimo 74 punti di svantaggio, nonché per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);
b) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), per le imprese con almeno 75 punti di svantaggio, nonché per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4.
9. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettere a) e b), l’aiuto può ammontare:
a) fino al 70 per cento delle spese ammissibili per lavori di ripristino su prati o superfici foraggere avvicendate;
b) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per lavori di ripristino su superfici frutti-viticole o su arativi.
10. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, lettere c), d) ed e), l’aiuto può ammontare fino al 70 per cento delle spese ammissibili.