1. L’aiuto può ammontare fino alla misura massima del 100% delle spese ammissibili per le misure e i servizi elencati all’articolo 3.
2. Per i servizi di consulenza di cui all’articolo 5 l’importo dell’aiuto è limitato a 2.000 euro all’anno per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria e non può superare la somma di 25.000 euro nel triennio.
3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per erogare aiuti alle organizzazioni nella misura massima di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione, fatta salva la possibilità d’integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi nell'esercizio finanziario di riferimento.