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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 38 (Prevenzione)          delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può concedere aiuti fino all’ammontare del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui congruità sia stata accertata dai competenti uffici provinciali. Le relative richieste devono essere presentate all’ufficio provinciale competente per la caccia. 122)

(2)  Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti pubblici e privati, nonché ai gestori delle riserve di diritto e ad associazioni agrarie comunque denominate.

(3)  La manutenzione di chiudende, che sono state costruite o che in futuro verranno costruite per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, è da regolare in una convenzione da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro un anno all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emette, sentiti i rappresentanti dei proprietari dei fondi e sentita l'Associazione, disposizioni sulla manutenzione delle chiudende antiselvaggina vincolanti per tutti gli interessati.

(4) 123) 124)  

(5)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'effettuazione in economia a carico del bilancio provinciale di spese per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da grandi predatori, da eseguirsi eventualmente anche nel territorio provinciale del Parco nazionale dello Stelvio. Nella determinazione dei danni recati al bestiame d'allevamento si tiene conto del valore unitario, come stabilito annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di zootecnia entro il 28 febbraio. 125)  

(6)  L’ufficio provinciale competente entro 30 giorni esamina il danno. Se constata che il danno è causato da grandi predatori, entro ulteriori 60 giorni lo risarcisce. 126)

(7)  Le spese incentivabili per misure di prevenzione dei danni causati da grandi predatori includono anche le spese per cani da protezione delle greggi. 127)

(8)  Le spese di cui agli articoli 37 e 38 sia in forma di indennizzi che di risarcimenti sono da considerare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 128)

massimeDelibera 16 maggio 2023, n. 415 - Aiuti per la prevenzione di danni da selvaggina da parte di animali protetti e il risarcimento di danni causati da animali protetti (modificata con delibera n. 682 del 08.08.2023)
massimeDelibera 16 maggio 2023, n. 414 - Criteri per aiuti de-minimis per la prevenzione ed il risarcimento di danni da fauna selvatica (modificata con delibera n. 682 del 08.08.2023)
massimeDelibera 15 giugno 2021, n. 529 - Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 705 del 15.09.2020
massimeDelibera 13 aprile 2021, n. 334 - Proroga di regimi di aiuti nel settore forestale
massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 227 - Criteri e priorità per l’effettuazione di interventi in amministrazione diretta da parte della Ripartizione provinciale Foreste
massimeDelibera 15 settembre 2020, n. 705 - Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica e per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato (vedi anche delibera n. 529 del 15.06.2021)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
122)
L'art. 38, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
123)
L'art. 38, comma 4,è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e sostituito dall'art. 21 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
124)
Il comma 4 dell'art. 38, così come modificato dall'art. 21 della L.P. 12. ottobre 2007, n. 10, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 19 novembre 2008, n. 387. Poi l'art. 38, comma 4, è stato abrogato dall'art. 2, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
125)
L'art. 38, comma5,è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, sostituito dall'art. 21 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, ed infine così modificato dall'art. 2, comma 20, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
126)
L'art. 38, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
127)
L'art. 38, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
128)
L'art. 38, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 21, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
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