1. Per misure di scambio di conoscenze sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione e seminari);
b) spese di viaggio, soggiorno e diaria delle persone partecipanti.
2. Per azioni di informazione sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per l’organizzazione di convegni, seminari, concorsi, esposizioni, mostre didattiche, viaggi di studio, visite aziendali e simili;
b) spese per pubblicazioni e siti web attraverso i quali si presentano le azioni;
c) spese per pubblicazioni di informazioni fattuali su media cartacei ed elettronici e su siti web;
d) spese per la divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2022/2472, nonché su prodotti agricoli generici, sui loro benefici nutrizionali e sugli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.