In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
Approvazione delle direttive per l'applicazione delle leggi provinciali di incentivazione in agricolture (modificate ed integrate con le delibere n. 1990 del 11.4.1994, n. 1758 del 22.4.1996, n. 5355 del 4.11.1996, n. 3862 del 16.10.2000, n. 1262 del 23.4.2001, n. 4770 del 16.12.2002, n. 1994 del 06.06.2006, n. 1842 del 04.06.2007, n. 305 del 28.02.2011 e n. 1126 del 23.09.2014)

Visualizza documento intero

6) Contributi e prestiti per la meccanizzazione e l'acquisto di bestiame

a) Macchine
- Falciatrinciacaricatrici, seminatrici per mais e seminatrici in genere possono essere finanziate se impiegate per almeno 3 ha di arativo.
- Gli aratri per almeno 1,5 ha di arativo per vomere.
- Rimorchi autocaricanti e caricaforaggi portati per almeno 9 UBA (i suini sono esclusi dal calcolo degli UBA) oppure > 5 ha di prati stabili e/o erbai (3 tagli).
- Spandiletame e liquame tramati per almeno 30 UBA.
- Falciatrici a due assi sono finanziabili solo per almeno 30 UBA, o 12 ha di prati stabili ed erbai (3 tagli).
- Spandiletame e liquame portati per almeno 12 UBA.
- Caricaletame posteriori per almeno 50 UBA.
- Desilatori per almeno 20 UBA.
- Defogliatrici per rape per almeno 2 ha.
- Cavapatate-ortaggi per almeno 0,5 ha.
- Raccoglitrici per patate e/o rape per almeno 10 ha.
- Irroratrici per almeno 2 ha.
- Piantatrici per almeno 1,5 ha.
- Presse per fieno per almeno 12 UBA o 5 ha di prati stabili (3 tagli) e/o erbai.
Carri miscelatori per almeno 25 UBA (tenuto conto che i fabbricati rurali ne consentano un impiego razionale).
- Argani per almeno 15 ha di bosco.
- Nelle zone fruttiviticole sono fìnanziabili solo trattori.
- Per le aziende viticole appartenenti alle categorie «d» ed «e» con una superficie minima a vite di 2,0 ha, con terreni in pendio verranno concessi prestiti per macchine adatte a questi terreni.
- La stessa azienda non può usufruire del finanziamento per uno stesso tipo di macchina se non sono trascorsi 10 anni dal precedente acquisto (fanno eccezione danni per calamità naturali ed acquisti effettuati da organizzazioni di uso in comune).
- I finanziamenti delle attrezzature per fabbricati aziendali sono subordinati alle seguenti dimensioni minime:
Impianto di mungitura per almeno 10 vacche. Argano per fieno : per almeno 25 UBA

b) Bestiame
Sono finanziabili solo acquisti di razze bovine registrate nel libro genealogico e cioè l'acquisto di vacche, vitelle, bestiame giovane e vitelli da razza, tenendo presente che l'età massima per le vacche deve essere di 6 anni.
Le agevolazioni possono essere tuttavia concesse solamente per l'acquisto di prima dotazione previsto dal piano di miglioramento aziendale.
Tutti gli animali devono avere provenienza accertata da un libro genealogico e devono essere in possesso del certificato di origine e sanità.
Le sopraccitate disposizioni, in quanto applicabili, sono valide anche per il bestiame da ingrasso.
Sono ammesse a finanziamento non più di 10 UBA per azienda e per anno ad eccezione di casi straordinari (soppressione per TBC, ecc.).

Leggi di incentivo:
- L.P. n. 13/88, art. 3 comma 2:
Impianti di mungitura, impianti di refrigerazione del latte, cisterne per il latte, impianti di areazione e ventilazione, ventilatori per il fieno, essiccatori per foraggio, impianto meccanico asportazione letame, argani per fieno, distributori di fieno sono finanziati dall'Ufficio Zootecnia. Gli acquisti dei macchinari sopra citati con spesa ammessa superiore a Lire 25.000.000. sono fìnanziabili solo per mezzo del fondo di rotazione. Le altre macchine per aziende zootecniche sono finanziate dall'Ufficio per la Meccanizzazione Agricola.

Contributi a fondo perduto:
Categorie a, b, fino al 35% del prezzo d'acquisto risultante da fattura
Categorie c, h, fino al 30 % del prezzo d'acquisto risultante da fattura
Categoria g fino al 25% del prezzo d'acquisto risultante da fattura.
Alle aziende fruttiviticole e floravivaistiche non vengono concessi contributi a fondo perduto.
- L.R. n. 18/62: Contributi per interventi nel settore dell'allevamento del bestiame

Credito:
- Legge n. 910/66, art. 12 e L.P. 12/80 fondo di rotazione per la meccanizzazione Mutuo:
fino al 80% della spesa ammessa per le categorie a, b.
fino al 70% della spesa ammessa per le categorie e, h (zone montane)
fino al 50% della spesa ammessa per le categorie d, e, f, g, i; h (zone fruttivinicole) - Per l'acquisto di mezzi di trasporto sono concedibili solo mutui ad interessi agevolati o rate costanti equivalenti
- Importi minimi di spesa 2 mio. per a, b, d, h (zona montana) o 5 mio. in caso di mutuo agevolato o rate costanti equivalenti 8 mio. per e, e, f, g, h, i o 10 mio. in caso di mutuo o rate costanti equivalenti.

- L.P. n. 63/88
Acquisto macchinari nell'ambito di un piano di miglioramento
- I documenti mancanti sono da inoltrare entro
(1 mese dalla data della lettera di richiesta. Se questi non vengono inoltrati entro il suddetto termine, la domanda verrà annullata a meno che il richiedente non chieda una proroga per telefono o per iscritto, che potrà essere concessa al max. di 6 mesi dalla data della lettera di richiesta dei documenti.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionBILANCIO E PROGRAMMAZIONE
ActionActionGESTIONE DEL BILANCIO
ActionActionSERVIZIO DI TESORERIA
ActionActionRILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ActionActionREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ActionActionENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionCONTROLLI
ActionActionTERMINI PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ
ActionActionArt. 34  (Termini per l’adozione e l’adeguamento del regolamento di contabilità)
ActionActionArt. 35  (Abrogazione di norme e norma transitoria)
ActionActionArt. 36  (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 37  (Entrata in vigore)
ActionActionm) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
ActionActionn) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
ActionActiono) Legge provinciale 18 aprile 2023, n. 6
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
ActionActionAllegato
ActionActionA) INCENTIVI A FAVORE DI SINGOLE AZIENDE
ActionAction2) Agriturismo
ActionAction2. Incentivi
ActionAction3) Fabbricati aziendali
ActionAction4) Malghe
ActionAction5) Aziende floravivaistiche
ActionAction6) Contributi e prestiti per la meccanizzazione e l'acquisto di bestiame
ActionAction7.1. Lavori di miglioramento fondiario
ActionAction7.2. Irrigazione
ActionAction7.3. Nuovi impianti viticoli
ActionAction8) Fondo di solidarietà ( )
ActionAction8bis) Danni causati da eventi calamitosi
ActionAction9) Acquisto di terreno
ActionAction10) Allacciamento telefonico
ActionActionB) INCENTIVI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
ActionActionC) Contributi ai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario
ActionActionD) DISPOSIZIONI GENERALI
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico